Regolamento interno

Regolamento interno del dottorato in Discipline Linguistiche e Letterature Straniere (D.R. 2227/2018 del 29.11.2018)

Parte I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Corso di dottorato in Discipline Linguistiche e Letterature Straniere (DiLLeS)

  1. Il Corso di dottorato in Discipline Linguistiche e Letterature Straniere (DiLLeS) (nel seguito: Corso) organizza, promuove e coordina la formazione dottorale finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione relative alle discipline linguistiche (linguistica generale, storica, teorica, applicata, computazionale, educativa e delle lingue moderne) e letterarie (letterature straniere e comparate) facenti capo all’area scientifica 10, assicurando la qualità della formazione e del metodo formativo e la valutazione dei risultati. Il Dottorato promuove l’internazionalizzazione degli studi favorendo accordi e cooperazione con Atenei e Centri di ricerca esteri, nel rispetto della normativa d’Ateneo.
  2. La lingua ufficiale del Corso di dottorato è l’italiano. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, gli esami e la discussione della tesi di dottorato potranno svolgersi anche in una lingua compresa tra quelle afferenti al dottorato. Analogamente, la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua tra quelle afferenti al dottorato.
  3. Il Corso è articolato nei due curricula di cui all’Allegato 1. Il Corso organizza e coordina le attività scientifiche dei curricula, assicurandone la qualità della formazione alla ricerca e del metodo formativo e la valutazione dei risultati. I percorsi formativi attivati dai singoli curricula sono elencati nel summenzionato allegato. Il Corso propone l’attivazione dei curricula, l’eventuale chiusura di un curriculum o l’attivazione di un nuovo curriculum. Le delibere di proposta dei curricula devono essere motivate dalla qualità dell’attività scientifica e formativa e sorrette dalla verifica della presenza di un adeguato numero di docenti con rilevante produzione scientifica nelle tematiche del Corso, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di ateneo. Eventuali modifiche dell’Allegato 1 non comportano modifiche al presente Regolamento.
  4. Il dipartimento sede amministrativa del Corso è il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.
  5. L’Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 – Organi del corso del dottorato

  1. Sono organi del Corso il coordinatore, il collegio dei docenti e la giunta, ai sensi della normativa vigente e come definiti nel Regolamento di ateneo in materia e negli articoli seguenti del presente regolamento.
  2. Il coordinatore:
    1. convoca e presiede la giunta e il collegio dei docenti, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Dottorato, rappresenta il Dottorato presso l’Ateneo e ogni altro organismo esterno;
    2. può designare un vicecoordinatore, scelto fra i professori o ricercatori dell’Università di Pisa che siano membri del collegio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
    3. può designare un segretario, scelto fra i professori o ricercatori dell’Università di Pisa che siano membri del collegio, che lo coadiuvi nelle funzioni organizzative;
    4. può delegare al vicecoordinatore, al segretario e ai membri della giunta specifici compiti organizzativi, ferma restando la ratifica da parte del coordinatore.
  3. In caso di comprovata necessità e urgenza, il coordinatore può adottare delibere con proprio provvedimento su materie di competenza del collegio dei docenti. Il provvedimento è sottoposto al collegio dei docenti per la ratifica nella prima seduta utile.
  4. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 3 anni accademici. Il mandato può essere rinnovato al più una volta.
  5. Il collegio dei docenti è composto dai professori e i ricercatori afferenti al Dottorato, più due rappresentanti dei dottorandi. I rappresentanti dei dottorandi non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulla valutazione annuale degli iscritti e l’organizzazione dell’esame finale.
  6. Il collegio:
    1. ha funzioni di indirizzo generale delle attività del Dottorato; in particolare, esercita le funzioni previste dall’art. 6 del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca;
    2. elegge il coordinatore fra i professori di prima fascia (o, in mancanza, di seconda fascia) in servizio a tempo pieno presso l’Università di Pisa appartenenti al collegio, con le stesse modalità previste per le elezioni dei presidenti dei corsi di studio; qualora, a seguito di almeno due tornate elettorali, nessun professore ordinario risulti eletto, l’elettorato passivo è esteso anche ai professori associati.
  7. Le domande di afferenza al collegio dei docenti possono essere presentate da professori, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato purché la durata residua del contratto sia pari ad almeno due anni, e sono valutate in relazione ai seguenti criteri: 1) conformità del profilo ai criteri ANVUR di qualificazione scientifica; 2) ragionevole equilibrio tra SSD; 3) equilibrio tra fasce.
  8. Il collegio può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei membri o per convocazione da parte del coordinatore, che lo presiede.
  9. La giunta ha funzioni istruttorie nei confronti del collegio dei docenti. Essa è composta dal coordinatore con funzioni di presidente, dal vice-coordinatore, dal segretario e da due rappresentanti per ciascun curriculum (scelti dai docenti afferenti ai rispettivi curricula) e da un rappresentante dei dottorandi scelto tra i due rappresentanti nel collegio dei docenti. Il mandato dei membri docenti della giunta ha la durata di 3 anni, ed è rinnovabile al più una volta. Il mandato dei rappresentanti dei dottorandi dura 2 anni.

Parte II – Ammissione

Articolo 3 – Ammissione

Ai sensi della normativa vigente, l’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 – Prove di ammissione

  1. Il concorso è svolto attraverso la valutazione del curriculum, comprensivo del progetto di ricerca, integrata da una prova scritta e da un colloquio. Il candidato dovrà, in sede di iscrizione al concorso, presentare una proposta di progetto di ricerca che sarà valutato insieme al curriculum e illustrato in sede di colloquio. Per essere ammesso alla prova scritta sarà necessario che il candidato ottenga, nella valutazione complessiva del curriculum (comprensivo del progetto di ricerca), almeno 21 punti su un massimo di 35.
  2. La prova scritta, consistente in un elaborato attinente al curriculum prescelto, si intenderà superata con un punteggio di 18/30.
  3. Il colloquio (comprensivo della discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato al momento dell’iscrizione) si intenderà superato con un punteggio di 21/35. È previsto l’accertamento della conoscenza della lingua curriculare e di almeno un’altra lingua straniera tra quelle afferenti al dottorato.
  4. Nel caso di selezione con posti riservati a laureati in università estere, il procedimento di selezione è effettuato con le medesime modalità.

Articolo 5 – Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente, garantendo adeguata rappresentanza ai due curricula del Dottorato.

Parte III – Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 – Supervisore

Il collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, un supervisore in base all’articolo 13 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 7 – Attività compatibili e incompatibili

  1. Le attività compatibili e incompatibili per gli iscritti al Corso di dottorato sono regolate dall’articolo 14 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.
  2. I dottorandi possono svolgere per anno accademico, all’interno dell’ateneo, non più di 40 ore di attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, affine alle tematiche del dottorato e conciliabile con le attività formative, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 comma 2 del decreto ministeriale n.45/2013 e dall’articolo 14, comma 6, del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.
  3. Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della didattica integrativa spetta al collegio di dottorato.

Articolo 8 – Verifica delle attività formative

Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

  1. acquisizione di una relazione annuale in cui i dottorandi descrivono gli obiettivi di ricerca e le attività a essi relative, l’illustrazione della ricerca già svolta, nonché, nel caso di dottorandi di I e II anno, da svolgere l’anno seguente, elencando inoltre le attività formative svolte (tra cui corsi e seminari previsti dal programma annuale delle attività didattiche del dottorato, esperienze di ricerca presso altre strutture, attività o borse all’estero, partecipazione a convegni, workshops e seminari in Italia e all’estero, attività di tutoraggio o didattica integrativa, eventuali pubblicazioni);
  2. colloquio di presentazione delle attività relazionate.

Parte IV – Conseguimento titolo

Articolo 9 – Esame finale

  1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
  2. Le modalità di ammissione all’esame finale seguono quanto previsto all’articolo 19 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca. In particolare:
    1. entro la fine del terzo anno il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l’esame finale e presentare la tesi al collegio del corso. Contestualmente alla tesi, i dottorandi sono tenuti a presentare un report delle attività svolte nel corso dei tre anni;
    2. entro il 15 novembre, previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il Collegio delibera la trasmissione della tesi ai due valutatori esterni all’Università di Pisa e agli eventuali altri enti che concorrano al rilascio del titolo finale contestualmente nominati. Qualora la tesi non sia idonea per l’invio ai valutatori, il Collegio può rimandare la valutazione concedendo un massimo di due mesi dalla delibera;
    3. entro tre mesi dalla nomina, i valutatori devono esprimere un giudizio sulla tesi proponendone l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo non superiore a sei mesi per le necessarie integrazioni e correzioni.
  3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
  4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del Corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 – Commissione esaminatrice

La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V – Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 – Convenzioni e consorzi

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell’attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l’Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Dottorato in co-tutela

I dottorandi dell’Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 – Doctor Europaeus

Su richiesta del dottorando, l’Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus / International Doctorate qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI – Applicazione

Articolo 14 – Disposizioni finali

  1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del Corso, e trasmesse all’amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
  3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.

Allegato 1 – Percorsi formativi attivati dai singoli curricula

  1. Linguistica generale, storica, applicata, computazionale, educativa e delle lingue moderne (francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue baltiche)
    1. L-LIN/01 Glottologia e linguistica
    2. L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
    3. L-LIN/04 Lingua e traduzione – Lingua francese
    4. L-LIN/07 Lingua e traduzione – Lingua spagnola
    5. L-LIN/09 Lingua e traduzione – Lingue portoghese e brasiliana
    6. L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese
    7. L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca
  2. Letterature straniere (francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, slavistica)
    1. L-LIN/03 Letteratura francese
    2. L-LIN/05 Letteratura spagnola
    3. L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
    4. L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
    5. L-LIN/10 Letteratura inglese
    6. L-LIN/13 Letteratura tedesca
    7. L-LIN/17 (Lingua e letteratura romena)
    8. L-LIN/21 Slavistica
    9. L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
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